Si chiude come era logico che si chiudesse la vicenda dell’esposto presentato dalla minoranza guidata dall’ex sindaco Gentili nei confronti dell’Assessore Belli reo, a detta della minoranza, di ricoprire il ruolo di RUP (Responsabile Unico del Procedimento) “abusivamente”.
Si chiude con l’archiviazione del procedimento da parte dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici “ai sensi dell’articolo 2 del regolamento in materia di attività di vigilanza”.
Si chiude con un pronunciamento che sostiene e rafforza l’operato dell’amministrazione guidata dal Sindaco Iannelli.
“Grande soddisfazione” ha palesato l’Assessore Belli secondo il quale “i fatti dimostrano, ancora una volta, le grandi difficoltà della minoranza ad interpretare la legge e la nostra volontà a lavorare al meglio per il paese, cercando di risparmiare il più possibile per farlo crescere”.
Oggi come in passato è stato dimostrato che le bugie hanno le gambe corte e sarebbe forse il caso che la minoranza torni a fare il suo ruolo in Consiglio Comunale, l’organo preposto al controllo politico-amministrativo del nostro Comune.
L’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture si è espressa sui contenuti dell’esposto trasmessogli dalla minoranza per contestare la nomina dell’assessore Belli come RUP.
A firma dell’ingegnere Maurizio Ivagnes, direttore generale della direzione vigilanza lavori, l’Autorità ha ritenuto opportuno archiviare la pratica “ai sensi dell’articolo 2 del regolamento in materia di attività di vigilanza”.
Una decisione che, come si legge nel documento emesso dall’ingegner Ivagnes, si fa poggiare sul dettato normativo dell’articolo 7 del D.P.R. 554/99, secondo cui “in caso di particolare necessità, nei comuni con popolazione inferiore ai 3000 abitanti le competenze del responsabile del procedimento possono essere attribuite al responsabile dell’ufficio tecnico o della struttura corrispondete”, circostanza che rispecchia la situazione del Comune di Torricella.
A ciò si aggiunge, inoltre, il disposto dell’articolo 53 della legge 388/2000, che “consente agli enti locali con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, al fine di operare un contenimento della spesa, adottare disposizioni regolamentari organizzative, se necessario anche in deroga a quanto disposto dall’articolo 3 del D.Lgs. 29/93 (ora articolo 4 D.Lgs. 165/2001) ed articolo 107 del T.U. sull’ordinamento degli enti pubblici, attribuendo ai componenti dell’organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale”.
Tuttavia, precisa Ivagnes, l’ipotesi prevista da tali norme deve considerarsi “eccezionale” e “volta a sanare eventuali carenze professionali nei piccoli comuni”.
