Come stabilito dall’art. 193 del D.Lgs 267/2000, entro il 30 settembre di ciascun anno, il Consiglio Comunale provvede ad effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi. In tale sede l’organo consiliare da’ atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, adotta contestualmente i provvedimenti necessari per il ripiano degli eventuali debiti.
Proprio per questo è stato convocato il Consiglio Comunale del 26 Settembre 2009.
Per l’occasione il responsabile del servizio finanziario, Romano Pitorri, nella sua relazione parla di eventuali debiti fuori bilancio che allo stato attuale sono in fase di verifica da parte degli uffici competenti.
Come stabilito dall’art. 194 del D.Lgs 267/2000, il Comune può riconoscere la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:
a) sentenze esecutive
b) copertura di disavanzi di consorzi, aziende speciali ed istituzioni
c) ricapitalizzazione di società di capitali costituite per l’esercizio di servizi pubblici locali
d) procedure espropriative o di occupazione d’urgenza per opere di pubblica utilità
e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l’ente, nell’ambito dell’espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza
I casi in fase di accertamento sembrano rientrare, per la maggior parte, nel caso previsto dall’ultimo comma.
In cosa consiste la violazione?
Come stabilito dall’art. 191 gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l’impegno contabile registrato sul competente capitolo del bilancio di previsione e l’attestazione della copertura finanziaria.
Il responsabile del servizio, conseguita l’esecutività del provvedimento di spesa comunica al terzo interessato all’impegno (il fornitore, la ditta che deve eseguire l’opera) la copertura finanziaria, contestualmente all’ordinazione della prestazione. Il terzo interessato, in mancanza della comunicazione, ha facoltà di non eseguire la prestazione.
C’è però un’eccezione: per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, si può non rispettare quanto stabilito con l’obbligo di regolarizzare l’ordinazione fatta a terzi, a pena di decadenza, entro trenta giorni e comunque entro il 31 dicembre dell’anno in corso.
E’ possibile che la precedente amministrazione operasse molto spesso in casi di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile? E se tale procedura eccezionale era diventata prassi, perché poi non è mai stata regolarizzata entro i termini stabiliti dalla legge?
Dunque, affinché i debiti fuori bilancio vengano riconosciuti, occorre accertare i requisiti di “certezza, liquidità ed esigibilità”.
Entro il 30 novembre 2009 il Consiglio Comunale verrà convocato per la revisione e l’assestamento del bilancio prima del consuntivo.
Entro quella data, dai vari responsabili dei servizi, dovrà essere sciolto il nodo dell’esistenza di questi eventuali debiti fuori bilancio e il loro esatto importo. Solo dopo si potrà parlare concretamente di debiti fuori bilancio e delle misure per ripianarli con l’attribuzione delle singole responsabilità a norma dell’art. 194, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 267/2000, il quale stabilisce che “il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile, tra il privato fornitore e l’amministratore finanziario o dipendente che hanno consentito la fornitura”.
Articolo sul Messaggero - 29 Settembre 2009